Il consulente tecnico d’ufficio è un professionista che fa da ausiliario al giudice. Ha delle conoscenze in ambiti differenti da quello giuridico (in campo tecnico, scientifico o letterario) che lo mettono nella condizione di apportare al processo una valutazione tecnica dei fatti in causa. Il CTU deve astenersi dal giudicare nel concreto la causa nella quale “interviene” e non è nemmeno di sua competenza farlo.
Il CTU è nominato, ai sensi dell’art. 61 del cpc, dal giudice tra quelli iscritti nell’albo del tribunale di appartenenza; l’ordinanza di nomina è da comunicarsi alle parti nel caso sia adottata fuori udienza e stabilisce l’udienza precisa con la quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento e il conferimento dell’incarico.
Il CTU, al fine di documentare l’attività svolta, deve redigere un verbale delle operazioni peritali espletate e la relazione dev’essere depositata nei termini che stabilisce il giudice.
Il CTU ha la facoltà di compiere le indagini che gli sono affidate dal giudice e può anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti. Inoltre può anche reperire informazioni da terzi.
Le parti del processo possono partecipare alle operazioni peritali con i loro consulenti o anche in prima persona, formulando istanze e osservazioni scritte.
Il consulente di solito, al termine del suo lavoro, redige una relazione scritta, trasmessa alle parti entro termini indicati dal giudice. Le parti in seguito hanno facoltà di trasmettere al consulente le proprie osservazioni.
In seguito a tali osservazioni il CTU dovrà depositare quella che sarà la relazione definitiva, compresa di osservazioni delle parti e di valutazione delle stesse.
A tal punto il giudice ha la facoltà di disporre il rinnovo delle indagini o la sostituzione del consulente per gravi motivi.
Condividi sui socialIl perito è un individuo, esperto in un determinato campo tecnico, scientifico o artistico che è in grado di fornire, grazie alle sue competenze specialistiche, valutazioni e giudizi tecnici fondati e attendibili.
Un’asta giudiziaria è un procedimento con cui un bene viene sottoposto a vendita forzata, a causa dei debiti che il proprietario non è in condizioni di onorare, allo scopo di assicurare al creditore la restituzione di quanto gli spetta.
Il fallimento è un istituto disciplinato nel Regio Decreto n. 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare. Questa è una procedura liquidativa che ha dei presupposti soggettivi ed oggettivi definiti, siccome ha come fine la disciplina del concorso fra i creditori del fallito. Il processo che porta alla dichiarazione di fallimento si apre con ricorso davanti al tribunale competente, che è il Tribunale presso cui ha sede principale l’impresa soggetta a fallimento (art. 9 della Legge).
Il giudice è il soggetto giudicante del processo penale, civile o amministrativo. Nessun soggetto può essere giudice in una causa propria: l’imparzialità sarebbe impossibile per quanto riguarda i fatti che lo riguardano direttamente.
Alla prima seduta d’asta il “prezzo base” è l’importo che il giudice, aiutato dal perito e dalle parti, ha stabilito per quell’immobile, in quella determinata procedura.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Il Custode Giudiziario è quel professionista che in seguito ad un pignoramento viene incaricato dal Magistrato per custodire, conservare e amministrare l’immobile pignorato.
Il Giudice dell’Esecuzione può delegare la vendita di beni immobili a un professionista, il delegato alla vendita. Tale delegato alla vendita può essere un notaio, un commercialista o un avvocato, iscritto ad un apposito elenco che viene redatto dal Presidente del Tribunale.
Un decreto è un atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Il tribunale indica sia la sede fisica in cui avviene l’amministrazione della giustizia sia l’ autorità giurisdizionale che amministra la giustizia civile e penale.
La sentenza, in diritto, è l'atto col quale il giudice designa il provvedimento che risolve una controversia tra le parti di un processo.
Il decreto di trasferimento è un atto pubblico emanato dal Giudice dell’Esecuzione che attesta il trasferimento di proprietà del bene oggetto di esecuzione dall’ esecutato all’ aggiudicatario dell’asta.
Il notaio è il professionista qualificato, nonché pubblico ufficiale, che si occupa della ricezione e dell’autenticazione di atti giuridici.
L'atto di citazione è un atto processuale scritto mediante il quale l’attore si rivolge ad un soggetto, detto convenuto, per comparire di fronte al Giudice competente in un processo.
Il rischio di svalutazione di un immobile che sta per essere venduto all’asta consiste nella possibilità che il bene pignorato possa essere venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo reale valore.
L’udienza è l’attività processuale che si svolge dinnanzi ad un giudice e che corrisponde al dibattimento penale o civile.
La perizia di un immobile consiste in un esame tecnico ed economico, ad opera di un perito esperto, in qualità di geometra, architetto o ingegnere, allo scopo di determinarne e certificarne il valore di mercato.
L’art. 812 del cc distingue e categorizza beni mobili e beni immobili. Tale distinzione è fondamentale. I beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo in maniera transitoria, e in genere tutto quello che è naturalmente o in modo artificiale incorporato al suolo. Sono considerati immobili i mulini. I bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo definitivo per il loro utilizzo. Tutti gli altri beni sono considerati mobili.
L’avviso di vendita è un documento redatto dal delegato alla vendita, appositamente incaricato dal Giudice, che pubblicizza la vendita all’asta di un immobile pignorato.
La legge che disciplina la “composizione della crisi da sovraindebitamento” (n. 3 del 2012) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rivedere i loro debiti nei confronti dei creditori, basandosi sul Piano del consumatore, ovvero un piano di ristrutturazione del debito che considera la situazione particolare di ogni singolo debitore. Tuttavia questa procedura non è sempre possibile.
Lo stralcio immobiliare consiste in una prassi di esecuzione immobiliare che permette al debitore e al creditore di trovare un accordo per saldare una particolare situazione debitoria evitando nei fatti che l’immobile di riferimento venga prima pignorato e successivamente venduto all’ asta.